Informazioni Generali
Per quanto riguarda la fruizione on-line, la comunicazione tra le persone può essere in modalità sincrona, cioè in tempo reale e quindi in presenza on line, e in modalità asincrona, cioè in tempo differito. Si ha quindi comunicazione sincrona quando due o più interlocutori sono collegati contemporaneamente. La comunicazione asincrona non richiede il collegamento contemporaneo degli interlocutori alla rete. Metodologia di erogazione: Misto Condizionato (ON-LINE e IN PRESENZA)
Su questo corso è prevista una prova pratica. Di seguito le sedi abilitate e attivate per questa edizione del corso. Sedi svolgimento parte pratica:
Percentuale del corso ON-LINE svolto in modalità sincrona (%): 75
Durata parte ON-LINE (ore): 12
Durata parte IN PRESENZA (ore): 4
Durata totale (ore): 16
Obbligo di frequenza (%): 90
Numero delle lezioni: 4
Durata massima singola lezione (ore): 4
La data di partenza del corso. Quest'ultima è solo indicativa. Potrebbe variare dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. Data di avvio: 04/10/2024
Il numero massimo di candidati che possono iscriversi e frequentare il corso in presenza. Numero massimo di candidati "in presenza": 20
Il corso potrà essere attivato a nostra discrezione con uno dei seguenti enti gestori dell'attività formativa accreditata: la Regione dell'Umbria oppure l'Organismo Paritetico Nazionale E.BI.GEN. - UGL/CONFIMEA. In funzione dell'ente con il quale verrà attivato il corso, verrà rilasciato l'attestato corrispondente. Attestato rilasciato: Attestato di frequenza - Rilasciato dall'ente gestore Regione dell'Umbria, Attestato di frequenza - Rilasciato dall'Organismo Paritetico Nazionale E.BI.GEN. - UGL/CONFIMEA
Periodo di validità del certificato (espresso in anni) dal momento del suo rilascio. Validità dell'attestato (anni): 5
Descrizione
I nostri corsi di formazione antincendio rispettano quanto previsto dal DECRETO 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. per quanto concerne i contenuti minimi essenziali e garantiscono un’ottima preparazione delle squadre di emergenza ottenuta grazie al personale esperto, gli ottimi supporti informativi e le prove pratiche di spegnimento incendio.”
L’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.
ATTIVITA’ DI LIVELLO 3.
1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
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