Informazioni Generali
Per quanto riguarda la fruizione on-line, la comunicazione tra le persone può essere in modalità sincrona, cioè in tempo reale e quindi in presenza on line, e in modalità asincrona, cioè in tempo differito. Si ha quindi comunicazione sincrona quando due o più interlocutori sono collegati contemporaneamente. La comunicazione asincrona non richiede il collegamento contemporaneo degli interlocutori alla rete. Metodologia di erogazione: ON-LINE Sincrono (IN DIRETTA)
Percentuale del corso ON-LINE svolto in modalità sincrona (%): 100
Durata totale (ore): 150
Obbligo di frequenza (%): 75
Numero delle lezioni: 38
Durata massima singola lezione (ore): 4
La data di partenza del corso. Quest'ultima è solo indicativa. Potrebbe variare dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. Data di avvio: 04/09/2023
I giorni della settimana in cui sarà possibile frequentare il corso. Lo schema riportato è solo indicativo e potrebbe variare dandone tempestiva comunicazione agli iscritti. Periodo di svolgimento: Controllare il calendario
Il numero massimo di candidati che possono iscriversi e frequentare il corso completamente on-line. Numero massimo di candidati "on-line": 25
Tipo di attestato rilasciato ed ente di riferimento. Attestato rilasciato: Attestato di qualifica - Rilasciato dall'Agenzia Forestale Regione Umbria
Periodo di validità del certificato (espresso in anni) dal momento del suo rilascio. Validità dell'attestato (anni): Sempre valido
Descrizione
RenderCAD è lieta di presentare il corso “IAP di Imprenditore Agricolo Professionale Online” della durata di 150 ore – per la Gestione di un’Azienda Agricola, rivolto a coloro i quali desiderano ottenere la qualifica IAP di Imprenditore Agricolo Professionale, valido in tutto il Territorio Nazionale ai sensi dell’art.14 Legge n.845 del 21.12.1978 e della L.R. n. 18/85. Si tratta di un’abilitazione che costituisce titolo ai fini dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale, di cui al D.lgs n. 99/2004 e s. m. e i – D.G.R. n. 1961/2008 ai fini del riconoscimento della Qualifica Abilitante di Imprenditore Agricolo Professionale.
Relativamente alle “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” del 23/12/2022 si riportano l’art.5 e l’art.6 che definiscono rispettivamente il la figura del “Giovane agricoltore ” e del “Nuovo agricoltore” in cui vengono specificate anche le modalità formative per acquisire il requisto professionale:
ART. 5: Giovane agricoltore
1. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che:
a) si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda; e
b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all’articolo 15 del presente decreto o nell’anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto; e
c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo di cui all’allegato VI, facente parte integrante del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell’allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea;
2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all’intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.
2. L’insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda di cui all’articolo 15 del presente decreto o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto.
3. In caso di impresa individuale, l’individuazione dell’anno di inizio dell’attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell’insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:
a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell’attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
b) data di iscrizione all’INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall’esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell’attività imprenditoriale agricola.
4. Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati al comma 3, lettere a), b) e c), l’anno di inizio dell’attività agricola coincide con l’anno dell’evento che si verifica per primo.
5. L’insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.
6. Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:
a) detiene una quota rilevante del capitale;
b) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
c) provvede alla gestione corrente della società.
7. I principi del comma 6 sono applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell’allegato VII, facente parte integrante del presente decreto.
8. Ove sussista l’obbligo di iscrizione, l’insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l’impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da “attivo”, che ne pregiudica l’esercizio imprenditoriale.
9. Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei diritti all’aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda. L’assenza anche di uno solo dei requisiti determina l’inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.
10. Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un’impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all’impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.
11. Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un’impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un’altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell’attribuzione dei diritti all’aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.
ART. 6: Nuovo agricoltore
1. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato nuovo agricoltore chi:
a) inizia l’attività agricola in qualità di capo azienda nell’anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell’ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l’anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l’attività agricola;
b) ha un’età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell’anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l’età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda;
c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all’allegato VI, facente parte integrante del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell’allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea;
2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell’esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.
2. Per inizio dell’attività agricola di cui al comma 1, lettera a), si considera la data del primo dei seguenti eventi:
a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;
b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
c) iscrizione all’INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall’esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell’attività agricola.
3. Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all’allegato VII sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all’insediamento.
4. Ove sussista l’obbligo di iscrizione, l’insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l’impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da “attivo”, che ne pregiudica l’esercizio imprenditoriale.
5. I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l’assegnazione dei diritti all’aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell’anno di domanda. L’assenza anche di uno solo dei requisiti determina l’inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell’assegnazione dei diritti all’aiuto.
vedi il Decreto ministeriale 23 dicembre 2022
Precedentemente……..
“A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE – (IATP), inquadrando il soggetto che si dedica con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi.L’art.13 della L.233/90, nel definirne la figura, già prevista dall’art.12 dalla L.153/75, prevede il requisito soggettivo consistente nella destinazione all’attività agricola di non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo dalla medesima di una percentuale non inferiore al 75% del proprio reddito globale da lavoro (il 50% per i territori montani e le zone agricole svantaggiate).
Su tale figura è poi intervenuto il D.lgs 99/2004 che ha modificato la precedente istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE – (IAP) estendendone l’applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)
Per reddito viene preso a base quello dichiarato ai fini fiscali (UNICO/ 730) escludendo dal computo del reddito di lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche.
Il D.lgs 101/2005 ha disposto,inoltre, che le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in Società agricole, sono equiparati a redditi derivanti da attività agricola.(Circ.48/2006)
ISCRIZIONE
ACCERTAMENTO REQUISITI (Circolare 85 del 24/05/2004)
Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell’Inps.
Dal 06 maggio 2004 (D.Lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni.
L’Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva.
Dal 30 giugno 2005 (D.lgs 101/2005 è possibile effettuare l’iscrizione con riserva, allegando alla documentazione certificazione comprovante la presentazione della domanda alla Regione, purché il richiedente entro 24 mesi (o diverso tempo stabilito dalle singole Regioni) dimostri di possedere i requisiti previsti.
In mancanza di tale adempimento l’Inps procederà’ alla cancellazione, dalla data di iscrizione, con conseguente perdita dei benefici eventualmente goduti.
N.B.: L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.
ATTRIBUZIONE QUALIFICA ALLE SOCIETÀ
Per favorire lo sviluppo societario in agricoltura, il Dlgs 99/2004, ha previsto il riconoscimento dello STATUS di IAP anche alle società, superando la precedente normativa che limitava la qualifica solo alla persone fisiche. Oltre ai requisiti già menzionati, affinché anche la società acquisisca la qualifica di IAP sono previsti i seguenti requisiti soggettivi che sono:
- SOCIETA’DI PERSONA – Almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP
- SOCIETA’ IN ACCOMANDITA- la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
- SOCIETA’ COOPERATIVE – Oltre alle cooperative di produzione rientrano anche quelle di conduzione, qualora almeno 1/5 dei soci abbia la qualifica di IAP
- SOCIETA’DI CAPITALE – La qualifica deve essere posseduta da almeno un amministratore.
ATTRIBUZIONE QUALIFICA AI SOCI (D.Lgs. n.101/2005-Circ. 48/2006)
Nel caso delle società di persona e cooperative, comprese quelle di lavoro, l’attività svolta dai soci, in presenza dei requisiti di legge, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di Imprenditori agricoli professionali.
- SOCIETA’ DI PERSONA E COOPERATIVE- La qualifica può essere acquisita, oltre che in relazione ad attività imprenditoriale individuale, anche in relazione ad attività svolta in qualità di socio purché sussistano i requisiti .Nelle Cooperative avviene il riconoscimento anche per i soci lavoratori purché, all’atto dell’adesione, il socio stabilisca il tipo di rapporto lavorativo da cui derivera’ l’inquadramento.(lav. Sub./ Aut./ Collab.coord.)
- SOCIETA’ DI CAPITALE – La qualifica viene acquisita dagli amministratori, che non devono essere più iscritti nella gestione separata. “)
sofia –
Esperienza positiva e molto interessante!
Insegnati molto competenti in generale molto contenta di quello che ho appreso durante il corso.
grazie mille a tutti
RenderCAD –
Grazie Sofia!! Complimenti per aver conseguito il tuo certificato IAP con il massimo dei voti! Siamo felici di sapere che hai avuto un’esperienza interessante e positiva. Il fatto che tu abbia trovato i nostri insegnanti molto competenti è un grande complimento per noi! Come potrai immaginare siamo molto orgogliosi del nostro corpo docenti perché fondamentali per un apprendimento significativo. Vogliamo ringraziarti di cuore per le tue gentili parole e per aver scelto di partecipare al nostro corso. L’apprezzamento dei nostri studenti è ciò che ci motiva a fare sempre del nostro meglio. Siamo qui per supportarli e siamo felici di sapere che abbiamo contribuito al loro apprendimento. Grazie ancora per la tua fiducia e auguriamo il meglio per il tuo futuro! Da tutto il corpo docenti e staff RenderCAD un cordiale saluto.
Caterina Procopio (proprietario verificato) –
davvero un equipe di personale altamente qualificato . un team efficiente stimolante disponibile. consiglio di scegliere renderCAD perché e’ una garanzia di risultato eccellente !
Grazie di cuore ai docenti e ai responsabili tutti , a chi dal dietro le quinte ha reso possibile tutto il bello che porterò con me nel mio futuro di IAP…
Con l’obiettivo di partecipare ad altri corsi con voi… VI RINGRAZIO
a presto
Caterina
RenderCAD –
Cara Caterina, grazie per le tue gentili parole! Siamo felici di aver avuto il piacere di conoscerti e di sapere che hai trovato il nostro team altamente qualificato, efficiente, stimolante e disponibile. Il nostro obiettivo principale è fornire un ambiente di apprendimento eccellente a supporto degli studenti come te. Siamo consapevoli che la scelta di un’istituzione educativa è fondamentale per ottenere risultati eccellenti, ed è per questo che ti ringraziamo per aver scelto RenderCAD fra tutte le innumerevoli proposte che offre il mercato. Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore sempre i nostri docenti e i responsabili che hanno contribuito in modo significativo al percorso formativo dei nostri studenti. Sono persone dedite e appassionate che lavorano instancabilmente dietro le quinte per rendere possibile tutto il bello che hai vissuto finora e che porterai con te nel tuo futuro di imprenditore. Siamo davvero orgogliosi di averti supportato nel tuo cammino di formazione e siamo certi che avrai un futuro di grande successo come Imprenditore Agricolo Professionale. Da tutto il corpo docenti e staff RenderCAD un cordiale saluto.
Romano Michelini (proprietario verificato) –
Esperienza sicuramente molto positiva. Staff tecnico e docenti preparati e molto professionali. Attenzione e risoluzione immediata ad eventuali problemi tecnici oltre che massima attenzione ai bisogni dei corsisti. Giudizio : OTTIMO per chi volesse ottenere la qualifica di IAP.
RenderCAD –
Molte grazie Romano, è stato un vero piacere averla nel nostro corso. Congratulazioni per aver superato l’esame con il massimo dei voti! È un risultato straordinario che merita sempre un plauso speciale. Il suo successo di oggi, come quello dei suoi colleghi, ci riempie d’orgoglio e ci conferma che abbiamo svolto il nostro lavoro di formazione nel miglior modo possibile. Adesso inizia una nuova sfida e a noi non rimane altro che augurarle di perseguire il suo percorso di successo. Da tutto il corpo docenti e staff RenderCAD un cordiale saluto.
Dunia Basciu (proprietario verificato) –
Bravissimə, preparatissimə, puntialissimə! Ho impartato davvero tanto, e passato l’esame senza difficoltà grazie alla eccelsa qualità della didattica. Straconsigliati!
RenderCAD –
Grazie Dunia, complimenti per aver superato l’esame con il massimo dei voti e ti ringraziamo per averci scelto in un mare di agguerriti fornitori di servizi di formazione come è il web in questo momento. Tutto lo staff RenderCAD ti saluta e ringrazia di nuovo. (P.S. programmare a breve il prossimo giro in moto, essendo anche tu una motociclista rigorosamente DUCATIIIII!!!!)
Luca Pederzini (proprietario verificato) –
Corso impeccabile; docenti professionali e sempre disponibili.
Unica pecca: nessun membro del team di Rendercad è utente Apple, ma guariranno!
Consiglio il corso per chiunque voglia ottenere l’abilitazione IAP.
Marco Scanu –
Grazie allo Staff di RenderCAD! Corso ben strutturato, con docenti preparati e disponibilissimi, lo raccomando a chi voglia fare l’abilitazione IAP in modo serio e professionale.
Francesco Bianchini –
Ennesimo corso fatto tramite RenderCAD, ennesimo successo, da mettere in luce la professionalità, la cura nell’organizzazione e il mettersi in discussione per risolvere le problematiche riuscendo a risolverle nel migliore dei modi. Docenti impeccabili sia nel lato professionale che umano. Da consigliare a chiunque voglia effettuare un corso professionale
lodovico gandini –
Corso ottimo, completo, ben organizzato, consigliabile, ed in quanto on line ottimizza il tempo dei partecipanti.
Insegnanti disponibili anche al di là dello stretto necessario.