Sicurezza alimentare

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Eroghiamo servizi di consulenza e formazione per le aziende della filiera agroalimentare o che effettuano produzione e manipolazione  alimenti. Per salvaguardare i requisiti di salubrità dei prodotti alimentari è necessario utilizzare metodologie, strumenti e comportamenti obbligatori per legge che vanno sotto il nome di H.A.C.C.P. Le normative attualmente in vigore che regolano la tracciabilità di filiera, disciplinano l’igiene e l’autocontrollo nelle aziende alimentari e viene esteso anche alla produzione primaria (cioè agricola) di animali e vegetali.

I NOSTRI SERVIZI:

  • supporto per lo sviluppo ed il mantenimento dei piani di autocontrollo igienico alimentare (HACCP);
  • consulenza in azienda per l’identificazione dei critical point, identificazione dei limiti critici, del sistema di monitoraggio delle procedure di verifica e delle necessarie azioni correttive;
  • consulenza per l’implementazione di sistemi di gestione (ISO 22000, BRC, IFS, rintracciabilità di filiera) e certificazioni di prodotto;
  • audit aziendali:
  • analisi chimiche;
  • corsi di formazione H.A.C.C.P.;
  • consulenza sull’etichettatura, progettazione e produzione etichette.

Normativa in Regione Umbria.

In questo caso si può fare riferimento alle deliberazioni D.G.R. n. 93 del 4 febbraio 2008 e al D.G.R. N. 1849 del 22 dicembre 2008.

In particolare la Deliberazione della giunta regionale n. 1849/2008 ha per oggetto “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 93/2008 – Linee Guida per la formazione del personale addetto alle imprese alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852 e 853/2004. Revisione D.G.R. 246/2001 e D.D. 1915/2003” e indica che i responsabili delle industrie alimentari devono assicurare idonea formazione del personale che opera all’interno della propria impresa alimentare.

Una formazione che deve essere:

– specifica – “in relazione alla tipologia di attività svolta: gli argomenti trattati devono essere pertinenti all’attività dell’impresa alimentare e alle mansioni dell’OSA oggetto della formazione” (OSA, Operatore del settore alimentare);

– permanente – “essendo previsti aggiornamenti con periodicità di norma triennale. E’ previsto l’aggiornamento quinquennale esclusivamente per addetti alla produzione primaria – addetti che operano all’interno delle aziende del settore alimentare ove non vi è alcuna manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (esempio: tabaccherie – erboristerie – farmacie e parafarmacie – drogherie – punti vendita di integratori alimentari quali palestre – vendita e deposito di prodotti non deperibili e confezionati – aziende di trasporto di prodotti confezionati non deperibili – ortofrutta – rivendita di mangimi – etc.); Formazione ad hoc, dovrà essere attuata per il personale neoassunto ove sprovvisto di documentata ed aggiornata formazione precedente, entro 6 mesi dall’assunzione stessa;

– documentata – il responsabile dell’industria alimentare ha l’obbligo di documentare la formazione svolta per gli O.S.A. della propria impresa, registrando per ogni evento formativo: date – argomenti – durata – docenti (che devono essere qualificati in materie scientifiche e i cui nominativi devono essere espressamente indicati) – partecipanti- etc”.

Formazione che è articolata in:

– “formazione di base la cui durata minima è di 12 ore. La durata della formazione di base è ridotta a 4 ore esclusivamente per: addetti alla produzione primaria; addetti che operano all’interno delle aziende del settore alimentare ove non vi sia alcuna manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (esempio: tabaccherie – erboristerie – farmacie e parafarmacie – drogherie – punti vendita di integratori alimentari quali palestre – vendita e deposito all’ingrosso di prodotti non deperibili e confezionati – aziende di trasporto di prodotti confezionati non deperibili – ortofrutta – rivendita di mangimi – etc.);

– formazione per l’aggiornamento la cui durata minima è 6 ore. La durata della formazione di aggiornamento è ridotta a 4 ore esclusivamente per: addetti alla produzione primaria; addetti che operano all’interno delle aziende del settore alimentare ove non vi sia alcuna manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (esempio: tabaccherie – erboristerie – farmacie e parafarmacie – drogherie – punti vendita di integratori alimentari quali palestre – vendita e deposito all’ingrosso di prodotti non deperibili e confezionati – aziende di trasporto di prodotti confezionati non deperibili – ortofrutta – rivendita di mangimi – etc.)”.

Si indica, infine, che l’aggiornamento “deve avvenire con periodicità triennale. E analogamente a quanto già indicato è prevista una periodicità quinquennale “esclusivamente per: addetti alla produzione primaria – addetti che operano all’interno delle aziende del settore alimentare ove non vi sia alcuna manipolazione diretta dell’alimento e l’alimento stesso non richiede particolari temperature di conservazione (esempio: tabaccherie – erboristerie – farmacie e parafarmacie – drogherie – punti vendita di integratori alimentari quali palestre – vendita e deposito di prodotti non deperibili e confezionati – aziende di trasporto di prodotti confezionati non deperibili – ortofrutta – rivendita di mangimi – etc.)”.

Concludiamo segnalando che il DGR umbro indica poi che “il personale neoassunto, qualora non già adeguatamente formato, entro 6 mesi dall’assunzione stessa, deve frequentare un corso di formazione”.

Regione Umbria – D.G.R. n. 1849 del 22 dicembre 2008 – Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 93/2008 – Linee Guida per la formazione del personale addetto alle imprese alimentari ai sensi dei Regolamenti CE n. 852 e 853/2004. Revisione D.G.R. 246/2001 e D.D. 1915/2003.

Dal 2018 la Regione dell’UMBRIA attraverso comunicazione ufficiale a tutte le agenzie formative non gestisce più questo corso nel proprio catalogo dell’offerta formativa, rimane la normativa sopra elencata il punto di riferimento.